OKPEDIA APPRENDISTATO

Testo Unico Apprendistato 2011

Il governo Berlusconi ha varato il Testo unico sull'apprendistato attuando un processo di semplificazione burocratica a favore delle aziende ospiti. Il provvedimento è in attuazione della delega conferita al Governo dalla L.247/2007. Il Testo Unico modifica la normativa già in essere (d.lgs.276/2003) in materia di apprendistato e di stage, riformulando l'istituto dell'apprendistato finalizzato all'occupazione ed eliminando le disomogeneità regionali. Il decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 28 luglio 2011. Il nuovo istituto prevede quattro ipotesi di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica professionale
  • Apprendistato professionalizzate o contratto di mestiere
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca

L'articolo 1 della riforma definisce l'apprendistato come un contratto di lavoro indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani. La disciplina del contratto di apprendistato è subordinata a contratti collettivi nazionali stipulati tra le parti e validi sull'intero territorio nazionale. Ogni contratto di apprendistato deve avere una forma scritta ove sia definito il percorso formativo individuale. È confermato il divieto di retribuzione a cottimo e la presenza di un tutore (tutor) o di un referente aziendale, introducendo il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, salvo possibilità delle parti di recedere dal contratto entro il termine del periodo di formazione (art. 2118). In caso di mancato recesso da una delle due parti il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato.

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