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Astensione facoltativa

L'astensione facoltativa è un congedo parentale fruibile dalla madre lavoratrice o dal padre lavoratore nei primi otto anni del bambino. L'astensione facoltativa può essere richiesta dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Il periodo di astensione facoltativa può essere ripartito tra la madre e il padre del bambino oppure può essere corrisposto ad unico genitore. I permessi non goduti entro i primi 8 anni del bambino non possono più essere fruiti.

Durata astensione facoltativa

L'astensione facoltativa ha una durata massima cumulativa di 10 mesi fruibili alternativa dalla madre o dal padre del bambino nel seguente modo:

  • 6 mesi alla madre. La madre lavoratrice può entrare in astensione facoltativa per un cumulo max. di sei mesi. Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato e non continuativo.
  • 6 mesi al padre. La madre lavoratrice può entrare in astensione facoltativa per un cumulo max. di sei mesi. Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato e non continuativo.
  • 10 mesi se unico genitore. In caso morte, abbandono o mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, la durata fruibile dell'astensione facoltativa viene estesa fino a 10 mesi all'unico genitore a cui è affidato il bambino.

Retribuzione economica

Nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro ( congedo parentale ) viene corrisposto al genitore lavoratore una retribuzione pari al 30% dello stipendio e il pieno versamento dei contributi. L'indennità è riconosciuta solo fino al terzo anno di vita del bambino. Negli anni successivi si applica soltanto in casi di indigenza economica della famiglia.

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