Rientro sul posto di lavoro
Il diritto al rientro sul posto di lavoro è sancito dall'articolo 56 del Testo Unico che prevede il diritto al rientro al termine di un periodo di congedo di maternità, di un congedo di paternità o di altri congedi e permessi di lavoro previsti dal Testo Unico. In tali casi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e il rientro nella stessa unità produttiva ove era occupato all'inizio del periodo di gravidanza. Oltre al diritto al rientro nella medesima unità produttiva, salvo esplicita rinuncia da parte del lavoratore, il lavoratore ha diritto a permanervi fino al compimento di un anno d'eta del bambino. Nel caso ciò non sia possibile, ad esempio per la soppressione dell'unità produttiva, il datore di lavoro deve ricollocare il lavoratore a mansioni equivalenti o superiori. Al rientro sul posto di lavoro il lavoratore ha anche diritto a beneficiare di tutti quei miglioramenti,previsti dalla legge o dai contratti collettivi, che gli sarebbero spettati se non si fosse assentato dal posto di lavoro.
