Quattordicesima
 La quattordicesima mensilità è la retribuzione aggiuntiva che il lavoratore percepisce una volta all'anno. La quattordicesima mensilità ha origine contrattuale tra le parti sociali, pertanto è prevista soltanto nei settori dell'economia in cui le parti sociali (lavoro e impresa) si sono esplicitamente accordati su di essa nella relativa contrattazione collettiva del settore. Generalmente la quattordicesima è distribuita una sola volta all'anno all'inizio dell'estate (giugno-luglio). La data di erogazione della quattordicesima mensilità è anch'essa indicata nella contrattazione collettiva. La quattordicesima concorre alla formazione dell'imponibile previdenziale per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza. Inoltre, la quattordicesima concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e al reddito imponibile ai fini fiscali.
La quattordicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva distribuita ai lavoratori una volta all'anno nel periodo prima dell'estate tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. La quattordicesima ha una natura contrattuale ed è disciplinata sulla base degli accordi sottoscritti tra le parti sociali. La contrattazione collettiva fissa con precisione anche la data in cui viene erogata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente e i criteri di calcolo.
Calcolo della quattordicesima
Nel calcolo della quattordicesima sono presi in considerazione il numero dei mesi interi di servizio prestato da parte del lavoratore dipendente negli ultimi 12 mesi e la retribuzione lorda del lavoratore. Qualora il lavoratore non abbia maturato dodici mesi di servizio la quattordicesima viene calcolata in proporzione ai mesi interi effettivamente lavorati. Nel caso dei lavoratori a provvigione il calcolo della quattordicesima si basa sulla media delle componenti fisse e variabili della retribuzione percepita dal lavoratore nei dodici mesi precedenti. Il CCNL di settore può comunque disporre regole ad hoc per i lavoratori del settore economico di riferimento.
Contributi e imposte
La quattrordicesima contribuisce alla formazione del reddito da lavoro dipendente, pertanto concorre anche alla formazione della base imponibile del lavoratore (art.51 d.P.R. n.917/1986). La mensilità aggiuntiva concorre anche alla formazione dell'imponibile ai fini previdenziali per il computo dei contributi di assistenza e di previdenza sociale. Alla quattordicesima sono detratti i contributi sociali e le ritenute fiscali.
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