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Prestito

Il prestito è un rapporto giuridico in cui un soggetto creditore si impegna a consegnare una determinata somma di denaro (capitale) a un soggetto debitore in cambio dell'impegno di quest'ultimo di obbligarsi alla restituzione del capitale nel tempo e al pagamento degli interessi maturati. Il prestito è, quindi, la cessione di capitale da un soggetto creditore ( prestatore ) ad un soggetto debitore ( prestatario ) in cambio della restituzione del capitale di valore pari o maggiore nel corso del tempo. Generalmente il prestito è composto dal capitale finanziato, dal tasso di interesse, dalla durata del finanziamento, dalle condizioni del finanziamento, dall'importo e dalla frequenza delle rate. Le condizioni di restituzione sono in parte regolamentate dalla legge ed in parte del contratto sottoscritto tra le due parti. La durata del prestito può essere compresa da pochi mesi a molti anni. Esistono diverse tipologie di prestito, qui di seguito sono elencate le principali forme di prestito:

In molti casi il soggetto che eroga il prestito chiede al debitore delle garanzie di pagamento ed una serie di informazioni per valutare la situazione economica del debitore e la probabilità del rischio di insolvenza. Questa tipologia di finanziamento è detta prestito garantito. Non sempre sono però chieste delle garanzie per accendere un prestito. Nel caso del prestito non garantito, ad esempio il credito al consumo, il creditore può erogare il prestito senza particolari vincoli e senza richiedere ulteriori garanzie sulla restituzione del finanziamento. A differenza del mutuo un prestito non prevede la presentazione di garanzie reali, quali il pegno o l'ipoteca, da parte del soggetto debitore. Il creditore può richiedere al debitore soltanto garanzie personali o la firma di un soggetto terzo che si fa garante della restituzione del prestito (soggetto co-obbligato). Nei casi di insolvenza il creditore, dopo aver sollecitato per iscritto il pagamento del debito, deve seguire le vie legali per far valere i propri diritti. In tali casi il creditore può iscrivere il nominativo del debitore nel registro dei protesti ossia nell'elenco dei cattivi pagatori.

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