Parto prematuro astensione obbligatoria
L'astensione obbligatoria comprende il periodo di due mesi prima la data presunta del parto (per-partum) e tre mesi dopo la data effettiva del parto (post-partum). In caso di parto prematuro il legislatore riconosce alla lavoratrice gestante comunque un congedo di maternità di 5 mesi. Nel caso in cui la lavoratrice non abbia goduto appieno dei 2 mesi pre-partum può aggiungere al periodo post-partum la differenza dei giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto prematura e la data presunta del parto. Per aggiungere ai 3 mesi post-partum anche i giorni dell'astensione obbligatoria non goduti prima del parto la lavoratrice deve presentare il certificato attestante la data del parto entro un mese dall'evento. L'aggiunta dei giorni non goduti nel periodo pre-partum non modifica, in ogni caso, la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria.
