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Malattia contratto a progetto Co.co.pro.

La malattia nel contratto a progetto Co.co.pro. determina la sospensione del rapporto di lavoro. Il periodo di malattia è senza corrispettivo economico per il lavoratore a progetto. Il datore di lavoro committente può recedere dal contratto a progetto se la sospensione si protrae oltre un sesto della durata complessiva del progetto oppure oltre 30 giorni nei casi di durata determinabile. Inizialmente la malattia nel contratto a progetto era totalmente a carico del lavoratore. A partire dal 2007 il legislatore ha riconosciuto una copertura previdenziale per malattia e infortuni anche ai lavoratori a progetto. Nei paragrafi seguenti affronteremo nel dettaglio i vari punti indicando la relativa fonte normativa.

Sospensione senza corrispettivo

La malattia per il lavoro a progetto è regolamentata dall'articolo 66 della Legge 276/2003 che prevede la sospensione del rapporto senza alcun corrispettivo economico per il lavoratore a progetto:

"La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo." (art.66 comma 1)

Proroga per malattia o infortunio

Non è prevista alcuna proroga del rapporto alla sua scadenza per la malattia e gli infortuni.

"Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza." (art. 66 comma 2)

Recesso del contratto a progetto

Viene riconosciuta al committente la facoltà di recedere dal contratto se la sospensione dell'attività lavorativa per malattia/infortunio si protrae per oltre un sesto della durata complessiva del contratto a progetto con durata determinata e 30 giorni nei contratti a progetto a durata determinabile.

"Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile." (art. 66 comma 2)

Indennità di malattia

A partire dal 2007 la tutela normativa ed economica per la malattia viene riconosciuta anche ai lavoratori a progetto e, più in generale, ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps ai sensi dell'articolo 1 della Legge 296/2006 comma 788 che recita nel seguente modo:

"A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennita' di maternita', e' corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151." (articolo 1 comma 788 Legge 296/2006).

A partire dal 2007 al lavoratore a progetto viene quindi riconosciuta anche una indennità di malattia da parte dell'Inps. L'indennità di malattia è corrisposta entro un limite massimo di giorni in proporzione alla durata complessiva del rapporto di lavoro. Prima dell'entrata in vigore della norma la malattia era totalmente a carico del collaboratore, dal momento che la legge non prevedeva alcuna forma di integrazione del reddito per i collaboratori a progetto. L'indennità era prevista soltanto in caso di degenza ospedaliera, per un limite massimo indennizzabile di 180 giorni in un anno solare, che viene confermata anche dall'articolo 1 della legge 296/2006. Il lavoratore a progetto in malattia deve rispettare le stesse disposizioni e gli stessi obblighi previsti dalla legge per i lavoratori subordinati in materia di attestazione del certificato medico di malattia e direperibilità ai fini del controllo della visita fiscale.

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Bibliografia e riferimenti


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