OKPEDIA LICENZIAMENTO

Licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo è una causa di licenziamento per inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o per fatti inerenti all'attività produttiva. È una delle cause di licenziamento nell'ordinamento giuridico italiano. Il licenziamento per giustificato motivo è disciplinato dalla legge 604/1966. Il licenziamento per giustificato motivo può essere soggettivo o oggettivo.

  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ricorre quando sussiste un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro dovuto alla colpa del prestatore (3). L'inadempimento ha natura contrattuale (1) ed è caratterizzato da minore gravità rispetto a quelli che danno origine al licenziamento per giusta causa, pur restando comunque un inadempimento "notevole" (2) ossia tale da essere una causa ammissibile di licenzimento per giustificato motivo.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento per giustificato motivo può avere origine per fatti inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell'attività. È spesso conseguente alla decisione del datore di lavoro di modificare il processo produttivo e l'organizzazione del lavoro e dalla incompatibilità effettiva (4) di tali scelte con l'utilizzazione del personale lavorativo in mansioni equivalenti o la riutilizzazione del personale lavorativo. Tra le cause oggettive di licenziamento per giustificato motivo rientra anche il caso di inadempimento del lavoratore per fatti relativi alla sua persona e non colposi che, comunque, impediscono la prsecuzione del rapporto di lavoro in base ai principi dettati dall'articolo 1464 del codice civile.

A differenza del licenziamento per giusta causa, nel licenziamento per giustificato motivo il datore di lavoro è tenuto all'obbligo di preavviso di licenziamento e ad avviare tutte le procedure necessarie, previste dalla legge, prima di giungere all'atto conclusivo di recesso del rapporto di lavoro. Le cause di licenziamento per giustificato motivo sono tipizzate nei contratti collettivi senza comunque essere vincolanti per il giudice, al quale spetta il compito di riconoscere o meno la sussistenza del "giustificato motivo" come causa di recesso del rapporto di lavoro.

Inadempimenti contrattuali. Trattandosi di inadempimenti, questa causa di licenziamento ha origine da comportamenti e fatti all'interno del perimetro contrattuale del rapporto di lavoro. Sono, quindi, esclusi i atti esterni al rapporto di lavoro.

Inadempimenti di notevole gravità. L'inadempimento contrattuale del licenziamento per giustificato motivo deve avere comunque una notevole gravità, tale da non comportare una sanzione disciplinare previste per i fatti meno gravi.

Colpa del prestatore. La colpa del prestatore di lavoro è un elemento essenziale del licenziamento per giustificato motivo. In caso contrario, l'inadempimento contrattuale non sarebe attribuibile al lavoratore. Ad esempio, nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il lavoratore non ha colpa per eventuali inadempimenti non dovuti alla sua volontà.

Impossibilità effettiva di riutilizzo dei lavoratori. L'impossibilità di riutilizzare i lavoratori licenziati deve essere effettiva e non fittizia. In fase di giudizio, spetta al datore di lavoro l'obbligo di dimostrare l'impossibilità di riutilizzo dei lavoratori licenziati perché divenuti superflui nel nuovo assetto aziendale.

https://www.okpedia.it/licenziamento_per_giustificato_motivo


Segnala un errore o invia un suggerimento per migliorare la pagina


Licenziamento

Dimissioni

TFR


FacebookTwitterLinkedinLinkedin