OKPEDIA LAVORO TEMPO DETERMINATO

Licenziamento contratto tempo determinato

Il licenziamento o le dimissioni nel contratto a tempo determinato sono ammessi soltanto nei casi in cui si verifichi una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il contratto di lavoro a tempo determinato è un rapporto caratterizzato da un termine di durata e si risolve automaticamente alla scadenza. Il licenziamento del lavoratore con contratto a tempo deteterminato prima della scadenza contrattuale (ante tempus) è previsto soltanto nei seguenti casi:

  • Periodo di prova. Entro la fine del periodo di prova, se previsto, le parti possono recedere liberamente dal contratto.
  • Scadenza del contratto. Alla data di scadenza il contratto di lavoro si risolve automaticamente.
  • Per giusta causa. Qualora si verifichino eventi o fatti gravi che compromettano l'elemento fiduciario tra le parti.
  • Per accordo tra le parti. Le parti possono liberamente accordarsi per la risoluzione contrattuale.
  • Chiusura azienda. In caso di chiusura dell'attività d'impresa il contratto si risolve per forza maggiore.

Il legislatore italiano disciplina il recesso prima del termine (ante tempus) dei contratti di lavoro a tempo determinato nell'articolo 2119 del codice civile.

"Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto." (art. 2119 c.c.)

Licenziamento per giusta causa. Nei contratti a tempo determinato il licenziamento può avvenire per giusta causa. La giusta causa si concretizza con fatti di particolare gravità che compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, in modo tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. I fatti possono anche essere estranei alla sfera del contratto di lavoro (es. condanna penale per gravi reati). In presenza di giusta causa le parti possono attuare il recesso ante tempus del contratto di lavoro sotto forma di dimissioni, se è il lavoratore a tempo determinato a presentare la lettera di dimissioni per recedere dal contratto, o di licenziamento, se è il datore di lavoro a voler interrompere il rapporto con il lavoratore a tempo determinato. È invece inapplicabile il licenziamento per giustificato motivo del lavoratore a tempo determinato (es. riduzione attività d'impresa) sia soggettivo che oggettivo.

Licenziamento illegittimo. In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore a tempo determinato, senza giusta causa, al lavoratore a tempo determinato spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso alla data di scadenza del contratto del lavoro. Al licenziamento del lavoratore a tempo determinato non possono essere applicate le norme giuridiche a tutela contro i licenziamenti illegittimi dei lavoratori a tempo indeterminato, le quali sono applicabili solo ai contratti a tempo indeterminato. In caso di dimissioni senza giusta causa del lavoratore prima della data di scadenza è il lavoratore a configurarsi come parte inadempiente del contratto e a dover risarcire il danno al datore di lavoro.

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