Le leggi ordinarie

Le leggi ordinarie sono approvate secondo le normali procedure legislative (iter di legge) previste dalla Costituzione. Le leggi ordinarie sono subordinate alla Costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto. Nell'ordinamento giuridico italiano la funzione legislativa è attribuita al Parlamento (art. 70 Cost.) che la esercita collettivamente tramite la Camera dei deputati ed il Senato. Anche il governo può svolgere, in taluni casi, la funzione legislativa nei limiti previsti dalla legge (es. decreti legge e decreti legislativi). I provvedimenti legislativi emessi dal governo sono comunque soggetti all'approvazione finale dal parte del Parlamento.

La differenza tra leggi ordinali e regionali

Nell'ordinamento giuridico italiano la funzione legislativa è affidata anche alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione. Per distinguere le leggi regionali e provinciali da quelle ordinarie, le leggi ordinarie approvate dal Parlamento sono denominate semplicemente "leggi". Le leggi approvate dagli enti locali sono invece accompagnate dalla specificazione "legge regionale", se approvate dai consigli regionali, o "legge provinciale", se approvate dai consigli provinciali di Trento e Bolzano.

https://www.okpedia.it/leggi-ordinarie


Segnala un errore o invia un suggerimento per migliorare la pagina



FacebookTwitterLinkedinLinkedin