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Iva sulle cessioni di beni

L'imposta sul valore aggiunto nel caso delle cessioni di beni si applica su tutti quegli atti che a titolo oneroso importano il trasferimento della proprietà sui beni. Come recita il primo comma dell'articolo 2.

"Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere." (art. 2 d.P.R. 633/1972).

Le eccezioni. Al principio generale di applicazione dell'Iva sulla cessione dei beni si aggiungono una serie di eccezioni previste dalla legge. L'articolo 2 recita il principio generale di applicazione dell'Iva nel caso della cessione dei beni. Tuttavia, al principio generale di applicazione si aggiungono una serie di eccezioni descritte nel comma 2 dello stesso articolo. Ad esempio, talvolta l'Iva si applica anche ad alcune cessione gratuite, alle vendite a rate, ai passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione ecc.

Quando non si applica l'iva sulle cessioni dei beni

La legge prevede una serie di casi in cui non si applica l'Iva. Questi casi sono previsti dalla legge su alcune cessioni di beni nel terzo comma dell'articolo 2 del d.P.R. 633/1972 e successive normative integrative. Come ad esempio nel caso delle fusioni o delle scissioni di società, della cessione di beni rientranti nella disciplina delle manifestazioni a premio, delle cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, delle cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari ecc. Pur essendo in presenza dei requisiti oggettivi Iva, in queste cessioni di beni l'Iva non è applicata per espressa decisione del legislatore.

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Imposta sul valore aggiunto


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