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Indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione è un'indennità che spetta ai lavoratori contro la disoccupazione involontaria. L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori assicurati da almeno due anni o con almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità di disoccupazione è pari al 60% dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore disoccupato o della media delle retribuzioni dei tre mesi precedenti a licenziamento. L'indennità viene erogata per un periodo pari a 8 mesi. Nel caso dei lavoratori con più di cinquant'anni di età anagrafica il periodo di erogazione dell'indennità economica è di 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è un'assicurazione contro il rischio della disoccupazione involontaria. Non si applica in caso di dimissioni volontarie del lavoratore, salvo che per dimissioni per giusta causa ( es. mancato pagamento della retribuzione ), per le lavoratrici in maternità e per i lavoratori delle aziende colpite da eventi temporanei e indipendenti dalla volontà del lavoratore stesso e del datore di lavoro . L'indennità di disoccupazione è l'erogazione è suddivisa in indennità di Disoccupazione Ordinaria e indennità di disoccupazione a Requisiti Ridotti.

Dal 1° Gennaio 2013 le indennità di disoccupazione (Ordinaria e Requisiti Ridotti) sono sostituite con l'Assicurazione Sociale per l'Impiego ( ASpI ) e la Mini ASpI. Nella nuova disciplina sono riviste le modalità e i requisiti di accesso all'indennità e nelle modalità di calcolo dell'indennizzo.

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