Indennità maternità lavoro autonomo
L'indennità di maternità è erogata alle lavoratrici autonome nei due mesi prima il parto e nei due mesi successivi al parto nel caso in cui la lavoratrice abbia maturato il requisito della contribuzione minima. L'indennità giornaliera di maternità è riconosciuta, in caso di contribuzione minima, anche alle coltivatrici dirette, alle artigiane, alle mezzadre e alle colone, alle esercenti di attività commerciali e alle imprenditrici agricole professionali (articolo 66 del d.lgs. n.151/2001).
L'indennità giornaliera di maternità viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda presentata in carta libera dalla lavoratrice, corredata da apposita certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio per l'attestazione della data di inizio gravidanza e della data presunta del parto. A differenza delle lavoratrici dipendenti, per le categorie di lavoro autonomo e per la libera professione il legislatore non dispone l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità nei due mesi precedenti al parto e nei tre mesi successivi al parto.
Calcolo indennità di maternità. Per il calcolo dell'indennità giornaliera è necessario distinguere tra le varie categorie di lavoro autonomo:
- L'indennità è pari all'80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato, secondo le modalità del comma 2 dell'articolo 70 del d.lgs. 151/2001, per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali.
- L'indennità è pari al 80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, secondo le modalità del comma 2 dell'articolo 70 del d.lgs. 151/2001, per le coltivatrici dirette, le colone, le mezzadre e le imprenditrici agricole.
