Flessibilitą congedo maternitą
La flessibilità del congedo di maternità è disciplinata nel Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011 nel riordino dei permessi, dei congedi e delle aspettative. In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, come pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di riprendere l'attività lavorativa in qualunque momento, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che:
- il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
- l'opzione non arrechi pregiudizio alla salute del lavoratore
Fonte: Governo e Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione/Ministero del lavoro e delle politiche sociali.