Esenzione Ici
L'esenzione Ici è riconosciuta in alcuni specifici casi dal legislatore nell'articolo 7 del d.lgs.504 del 1992. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Nel dettaglio il legislatore ha ammesso l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili per le seguenti situazioni:
- Immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione è ammessa se gli immobili sono destinati esclusivamente a compiti e finalità istituzionali.
- Fabbricati classicati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- Fabbricati con destinazione ad usi culturali ( articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ).
- Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, successivamente recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali ( legge 5 febbraio 1992, n. 104 ).
- Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ( articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ).
- Immobili di proprietà di enti religiosi ed enti non commerciali, se adibiti a finalità non esclusivamente commerciali (art. 7 - decreto legge 203/2005).
- Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche'compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
- Fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810.
- Immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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