Ditta

La ditta è il nome sotto il quale un imprenditore esercita un'attività di impresa. La ditta ha la funzione di identificare nel mercato l'esercizio di un'azienda. E' uno dei principali segni distintivi di un'azienda con l'insegna e il marchio. A differenza di altri elementi, come l'insegna o il marchio, la ditta è un elemento indispensabile per l'attività di impresa. La ditta è quindi il carattere distintivo dell'azienda che permette di distinguerla dalle altre aziende operanti sul mercato. Come qualsiasi persona fisica anche l'impresa necessita di un nome per essere individuata sul mercato. Per rispondere a questa esigenza la ditta deve differenziare senza incertezza l'impresa dalle altre operanti sul medesimo mercato e oggetto d'impresa ( cd "principio di novità" ) ossia si deve differenziare in modo preciso una impresa dalle altre operanti nel medesimo territorio nazionale e col medesimo oggetto d'impresa. In caso di incertezza o di confusione il legislatore può disporre la modifica della ditta aziendale o l'integrazione con indicazioni idonee al fine di evitare confusione (art. 2564). La ditta deve, inoltre, rispondere al "principio di verità" nel comunicare la natura dell'attività economica dell'imprenditore. Nelle imprese individuali la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore. Nel caso delle imprese collettive (società di persone) la ditta è indicata con la "ragione sociale". Nelle imprese di capitali (società di capitali) la ditta è indicata con la "denominazione sociale". Sulla base della tipologia di impresa a cui è abbinata la ditta ha una disciplina diversa:

  • Imprese individuali. Nelle imprese individuali la ditta può corrispondere al nome dell'imprenditore pur avendo un'autonomo regime giuridico rispetto al nome della persona fisica dell'imprenditore. Sulla base del "principio della verità" la ditta di un impresa individuale deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (art. 2663 c.c.).
  • Imprese collettive. Nel caso delle imprese collettive (es. società) la ditta è chiamata "ragione sociale" e ha la medesima finalità di consentire l'individuazione di una impresa nel mercato.
  • Società di capitale. Nelle società di capitale la ditta è conosciuta con il termine "denominazione sociale".

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta se quest'ultima è iscritta al PRI ( art. 2563 ). La ditta non deve generare confusione con altre ditte già iscritte. In caso di confusione deve essere obbligatoriamente modificata o integrata. L'iscrizione viene rifiutata se la ditta non è legittima ( art. 2566 ). In caso di trasferimento dell'azienda, anche la ditta viene trasferita ( trasferimento della ditta ), salvo nel caso in cui non vi è il consenso dell'alienante nel trasferimento inter-vivos o nel caso di divietato testamentario nel trasferimento mortis causa.

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