Diritto e libertà di religione

In Italia la libertà di religione è sancita dalla Costituzione, che autorizza la libera professione delle religioni sul territorio italiano nei limiti e nel rispetto della legge. Il principio è contenuto nell'articolo 8 della Costituzione:

Art. 8 Costituzione.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

L'articolo della carta costituzione autorizza la libera professione della religione in Italia. Pur riconoscendo un'ampia autonomia alle professioni religiose, è opportuno distinguere queste ultime dalla Chiesa Cattolica. Per motivi storici, religiosi e culturali il rapporto tra Stato e Chiesa è regolato in un articolo specifico della Costituzione:

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

In base a quanto stabilito dai padri costituenti, la Chiesa è uno Stato sovrano e indipendente. L'organizzazione della Chiesa non può essere regolata dallo Stato italiano. La sovranità non è invece riconosciuta a tutte le altre professioni religiose, le quali sottostanno alle leggi statali e a specifiche intese sottroscritte dallo Stato con ciascuna di esse.

Patti Lateranensi

I padri costituenti hanno confermato nella carta costituzionale gli accordi presi tra Stato e Chiesa nei Patti Lateranensi, sottoscritti l'11 febbraio 1929 al palazzo di San Giovanni in Laterano (da cui il nome "lateranensi"). I Patti Lateranensi contemplano un trattato internazionale in cui lo Stato riconosce la sovranità e l'indipendenza della Città del Vaticano, un Concordato in cui lo Stato fissa le condizioni e autorizza la libertà di culto della Chiesa cattolica sul territorio italiano, una Convenzione in cui lo Stato si impegna ad indennizzare la Chiesa per i danni subiti nel 1870 durante l'Unità d'Italia. Nel 1984 lo Stato e la Chiesa hanno parzialmente modificato gli accordi del 1929. In particolar modo, nel protocollo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 sono state rivisti i termini del Concordato, sostituito con un nuovo Accordo tra Stato e Chiesa.

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