OKPEDIA DIMISSIONI

Dimissioni

Le dimissioni sono la cessazione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Non vi sono particolari requisiti o adempimenti del lavoratore per chiedere le dimissioni, salvo riconoscere al datore di lavoro un periodo di preavviso necessario per sostituire il lavoratore dimissionario. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro riceve la lettera di dimissioni da parte del lavoratore. Il datore di lavoro non può opporsi alle dimissioni. L'istituto delle dimissioni è disciplinato in modo specifico in particolari situazioni, come nel caso del rapporto a tempo determinato, nei contratti di formazione lavoro, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ecc.

  • Preavviso di dimissioni.Il periodo di preavviso è determinato dalla legge, dal contratto collettivo e dall'inquadramento del lavoratore, nonché dalla sua anzianità di servizio. Le parti possono accordarsi per un periodo di preavviso di durata inferiore rispetto a quello contrattuale. Il periodo di preavviso inizia nel momento nel momento cui il datore di lavoro riceve la comunicazione di dimissioni da parte del lavoratore. Durante il periodo di preavviso il lavoratore dipendente continua a svolgere la propria attività lavorativa, secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al periodo di preavviso e stabilire la cessazione immediata del rapporto di lavoro.
  • Dimissioni senza preavviso. Nel caso in cui il lavoratore ometta di svolgere l'attività lavorativa, presentando le dimissioni senza alcun preavviso, avrà l'obbligo di versare al datore di lavoro un'indennità di mancato preavviso corrispondente all'importo delle retribuzioni che gli sarebbero spettate nel periodo di preavviso. In caso di malattia, ferie o infortunio del lavoratore dimissionario, il periodo di preavviso è temporaneamente sospeso fino quando non viene rimossa la causa d'impedimento al lavoro.

Lavoratore in prova. L'obbligo del preavviso non vale se il lavoratore è ancora in periodo di prova. Durante il periodo di prova il lavoratore può rinunciare al rapporto di lavoro senza dover riconoscere il preavviso al datore di lavoro.

Interruzione per giusta causa. Quando la rottura del rapporto di lavoro è causata da giusta causa, viene meno l'obbligo del periodo di preavviso e il lavoratore ha diritto all'indennità di mancato preavviso.

Dimissioni dopo la Riforma Fornero. La legge 92/2012 ( cd "Riforma Fornero" ) modifica l'iter delle dimissioni. L'intervento normativo del legislatore è finalizzato a ostacolare la pratica delle dimissioni in bianco. Il nuovo iter di presentazione della lettera di dimissioni prevede il coinvolgimento sia del lavoratore dimissionario che del datore di lavoro. Il lavoratore dipendente presenta la propria lettera di dimissioni al datore di lavoro per comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per invitare il lavoratore a convalidare le proprie dimissioni presso un Centro per l'Impiego ( CPI ) o presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) del territorio. Il lavoratore ( ex-lavoratore ) deve presentarsi in queste sedi per firmare la certificazione di convalida e di conferma delle dimissioni. In caso di mancata presentazione del lavoratore presso un centro CPI o DTL, entro 7 giorni dall'invito, le dimissioni saranno automaticamente valide allo scadere della settimana. In alternativa, il datore di lavoro può presentare al Centro per l'Impiego, entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, una dichiarazione firmata del lavoratore dimissionario di conferma delle dimissioni. Il lavoratore può, al pari, presentarsi al centro CPI/DTL indicato nell'invito e revocare le dimissioni.

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