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Convalida dimissioni

La convalida delle dimissioni è un obbligo previsto dal legislatore nel mondo del lavoro in determinate situazioni. L'articolo 55 del T.U. dispone che le dimissioni presentate da una lavoratrice durante il periodo di gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino debbano essere convalidate dai servizi ispettivi del lavoro. In tali casi la semplice presentazione della lettera di dimissioni non è sufficiente per la risoluzione del rapporto di lavoro.

I servizi ispettivi del lavoro convocano la lavoratrice e verificano l'effettiva e consapevole sua volontà di rassegnare le dimissioni dal posto di lavoro. Nella circolare del 4 giugno 2007 il Ministero del Lavoro ha precisato che non è considerata valida come prova una semplice conferma scritta delle dimissioni da parte del lavoratore. Nella stessa comunicazione ha, inoltre, sottolineato che l'obbligo di convalida delle dimissioni scatta anche se il datore di lavoro non era a conoscenza dello stato di gravidanza o di puerperio.

Inserendo questa condizioni di validità delle dimissioni il legislatore ha voluto tutelare il diritto alla spontaneità delle dimissioni della lavoratrice nel periodo di gravidanza e di maternità, al fine di evitare che la stessa subisca delle pressioni a dimettersi da parte del datore di lavoro. In caso di mancata convalida le dimissioni sono considerate nulle e la lavoratrice conserva il diritto alla conservazione del posto di lavoro e all'eventuale risarcimento danni.

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