OKPEDIA SUBLOCAZIONE

contratto di sublocazione

La sublocazione ad uso abitativo è la possibilità del conduttore di sublocare parzialmente l'immobile o cedere a terzi il contratto senza alcun consenso del locatore purché il conduttore comunichi al locatore le generalità del subconduttore, i vani sublocati e la durata del contratto di sublocazione. La comunicazione deve essere fatta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contratto di sublocazione ad uso abitativo è possibile soltanto se il contratto tra conduttore e locatore non preveda una diversa e contraria pattuizione.

L'articolo 2 della legge 392/1978 vieta esplicitamente la sublocazione totale, quando si parla di sublocazione deve quindi essere presa in considerazione la sublocazione parziale. Il conduttore non può estendere l'intero godimento dell'immobile locato a soggetti diversi dalle parti del contratto di locazione. Ovviamente ciò non esclude che il conduttore possa ospitare amici in casa. Non potrà però sublocare l'intero immobile. Potrà farlo in modo parziale (es. vano) nei limiti e nei modi previsti dalla legge e salvo contraria pattuizione. Per consentire il godimento totale del bene è necessario effettuare un atto di cessione che consenta al cessionario di sostituirsi al conduttore cedente nel contratto di locazione.

La sublocazione ad uso non abitativo è disciplinata dal legislatore in modo diverso. L'articolo 36 della legge 392/1978 consente al conduttore di sublocare o cedere il contratto di locazione senza alcun consenso del locatore purché insieme all'immobile sia locata o ceduta anche l'azienda. È in ogni caso necessario comunicare l'atto al locatore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il locatore può opporsi alla sublocazione o alla cessione per gravi motivi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

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