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Contratto a tempo determinato



CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro in cui è indicata la durata e la data di termine del rapporto di lavoro. E' stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferite anche all'attività ordinaria del datore di lavoro. La materia è disciplinata dal legislatore con il D.Lgs. 368/2001 che ha ridefinito le clausole generali della legittimazione dei contratti a tempo determinato e con la L.133/2008. In precedenza era attribuita ai rapporti a tempo determinato un carattere di eccezionalità (L.230/1962). Tali caratteri di specialità delle ragioni giustificatrici sono da ritenersi superati dalle normative più recenti.

Contratto. La forma del contratto a tempo determinato deve essere obbligatoriamente in forma scritta. Nel contratto devono essere espresse le indicazioni delle ragioni che legittimano il ricorso alla tipologia di contratto e della temporaneità del rapporto di lavoro. L'onere della forma scritta è escluso soltanto nei casi di rapporti di breve durata, non superiore a 12 giorni, e altre ipotesi eccezionali previste dalla legge. Nel contratto deve essere indicata la data di termine del rapporto o deve potersi desumere indirettamente in connessione ad un evento futuro certo (es. rientro del lavoro sostituito).

Durata e rinnovo del contratto. Il contratto a tempo determinato non deve superare i 36 mesi di durata. Sono, tuttavia, previste delle eccezioni che aumentano tale limite per determinati settori economici e categorie lavorative (es. dirigenti). Il termine del contratto può essere prorogato per una sola volta per la stessa attività lavorativa, previo consenso del lavoratore, soltanto se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. L'onere della prova che giustifica le ragioni della proroga è a carico del datore di lavoro. In ogni caso, il contratto a tempo determinato rinnovato/prorogato deve rispettare il limite della durata massima di 36 mesi. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve automaticamente alla scadenza del termine.

Licenziamento o dimissioni prima della scadenza. Il recesso del contratto di lavoro a tempo determinato prima della scadenza (prima della scadenza) è previsto dal legislatore soltanto in presenza di giusta causa (art. 2119). Il recesso si concretizza nella presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore o nel licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro (v. licenziamento contratto a tempo determinato ). In mancanza di giusta causa (licenziamento illegittimo) la parte inadempiente è tenuta al risarcimento danni nei confronti dell'altra.

Prosecuzione dopo la scadenza. Il rapporto a tempo determinato può proseguire temporaneamente dopo il termine di scadenza per un breve intervallo di tempo:

  • fino a 20 giorni dopo la scadenza per i contratti di durata inferiore a 6 mesi
  • fino a 30 giorni dopo la scadenza per i contratti di durata pari o superiore a 6 mesi

In questi casi il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione fino al decimo giorno successivo alla scadenza e del 40% nel periodo ulteriore di prosecuzione del lavoro fino al trentesimo giorno. Dopo tale termine (20/30 giorni) il lavoro deve interrompersi. In caso contrario, la legge (D.Lgs. 368/2001) considera il rapporto di lavoro automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato a partire dalla scadenza.




 
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