Congedo parentale handicap
Il congedo parentale per handicap è disciplinato nel Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011 nel riordino dei permessi, dei congedi e delle aspettative. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n . 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Fonte: Governo e Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione/Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
