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Certificato agibilità

Il certificato di agibilità di un edificio viene rilasciato dal Comune per attestare l'ideoneità di un edificio a garantire le condizioni minime di sicurezza e salubrità. È rilasciato previa verifica di conformità degli standard minimi di igiene, sicurezza e stabilità dell'edificio. Le caratteristiche e le finalità del certificato di agibilità sono delineate dal legislatore nell'articolo 24 della legge n.380/2001.

"Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati valutati secondo quanto dispone la normative vigente"

L'idoneità dell'edificio a rispondere agli standard di conformità viene verificata analizzando la distribuzione dei vani e le loro volumetrie, la funzionalità degli impianti essenziali (es. impianto idraulico, impianto elettrico, impianto fognario, ecc.), la statica dell'edificio e la salubrità dell'ambiente interno ed esterno. Il certificato di agibilità ha sostituito e ampliato il precedente certificato di abitabilità. A differenza di quest'ultimo il certificato di agibilità è obbligatorio non soltanto per gli immobili ad uso abitativo ma anche per quelli adibiti a scopi non abitativi quando la destinazione d'uso prevede la frequentazione dei locali da parte delle persone. È necessario richiedere il certificato di agibilità ( v. domanda certificato di agibilità ) quando si richiede un permesso a costruire o una denuncia di inizio attività, in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, e in caso di interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni dell'edificio. La mancata presentazione della domanda del certificato di agibilità è punita con sanzioni amministrative.

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