OKPEDIA ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Congedo di maternità

Il congedo di maternità è l'astensione obbligatoria dal lavoro che stabilisce il divieto assoluto di adibire al lavoro le donne nei mesi che precedono e seguono il parto. Il congedo di maternità è un diritto e un dovere delle lavoratrici. È il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in cui è fatto divieto prestare attività lavorativa per la donna lavoratrice in stato di gravidanza. Durante il periodo di congedo di maternità spetta alle lavoratrici una indennità giornaliera pari al 80% della retribuzione erogata dall'Inps. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è disciplinato dall'articolo 16 del T.U.

Durata congedo di maternità

L'astensione obbligatoria ha una durata pari a 5 mesi, partendo dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 3 mesi successivi al parto. La durata di astensione obbligatoria dal lavoro non può essere ridotta al di sotto di 5 mesi. In particolari caso la durata del congedo di maternità può essere aumentata a più di 5 mesi:

  • quando la lavoratrice è occupata in lavori "gravosi o pregiudizievoli" per lo stato avanzato di gravidanza. Tali lavori sono esplicitati tramite decreto dal Ministero del Lavoro;
  • quando lo stato di salute della lavoratrice richieda l'astensione dal lavoro per uno o più periodi;

Il congedo di maternità scatta dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 3 mesi successivi al parto (2 mesi prima + 3 mesi dopo). Nel caso in cui la data del parto avvenga prima della data presunta, la differenza dei giorni è aggiunta al periodo di congedo di maternità post parto. Il congedo di maternità copre anche il periodo che intercorre tra la data effettiva e quella presunta del parto nel caso in cui il parto avvenga dopo la data presunta. Fermo restando la durata complessiva del congedo, pari a 5 mesi, le lavoratrici hanno la facoltà di chiedere di posticipare un mese di astensione obbligatoria dal periodo precedente a quello successivo al parto (1 mesi prima + 4 mesi dopo). La flessibilità è accolta (art.20 T.U.) soltanto previo rilascio in un certificato medico del SSN che accerti l'assenza di rischi e di controindicazioni della permanenza al lavoro nel corso del 8° mese di gravidanza.

Anticipazione e proroga

Anticipazione e proroga del congedo di maternità. Il periodo di maternità può essere esteso a 3 mesi prima la data nel parto nel caso dei lavori gravosi o pregiudizievoli (v. anticipazione congedo di maternità) e nel caso di gravi complicanze alla gravidanza o rischi sulla base di un accertamento medico (v. astensione anticipata). Il periodo di astensione obbligatoria può, inoltre, essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto in caso di condizioni di lavoro ambientali pregiudizievoli e di impossibilità da parte del datore di lavoro di assegnare una diversa mansione alla lavoratrice.

Trattamento economico nel congedo di maternità

Durante il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) la lavoratrice ha diritto all'indennità giornaliera erogata dall'Inps, pari all'80% della retribuzione e comprensiva anche di altre indennità per malattia. La lavoratrice, pertanto, continua a percepire una indennità economia quasi pari allo stipendio anche durante i mesi di astensione obbligatoria.

https://www.okpedia.it/temp/congedo-di-maternita


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